Cambiamento o Aggiunta di Nome e Cognome
CAMBIAMENTO DI COGNOME
Chiunque vuole cambiare il cognome od aggiungere al proprio un altro cognome deve farne richiesta al Ministero dell'Interno esponendo le ragioni della domanda.
La richiesta è presentata al Prefetto della provincia in cui il richiedente ha la sua residenza.
Il Prefetto assume sollecitamente informazioni sulla domanda e la spedisce al Ministero dell'Interno con il parere e con tutti i documenti necessari.
Qualora la richiesta appaia
meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente
è autorizzato a fare affiggere all'albo pretorio del comune
di nascita e del comune di sua residenza attuale un avviso
contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la
durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla
relazione del responsabile fatta in calce all'avviso.
Con il decreto con cui si autorizza la pubblicazione, si può
prescrivere che il richiedente notifichi a determinate persone il
sunto della domanda.
Chiunque crede di avervi interesse
può fare opposizione alla domanda non oltre il termine di
trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o
notificazione.
L'opposizione si propone con atto notificato al Ministro
dell'Interno.
Il richiedente, al fine della emanazione del decreto di concessione, trascorso il termine di 30 giorni dalla data di affissione senza che sia stata fatta opposizione, presenta alla Prefettura competente per il successivo inoltro al Ministero:
- un esemplare dell'avviso con la relazione che attesta la eseguita affissione e la sua durata;
- la prova delle eseguite notificazioni quando queste sono state prescritte.
Il
Ministro, accertata la regolarità delle affissioni e
vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con
decreto.
Il decreto di concessione, nei casi in cui vi è stata
opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli
opponenti.
MODIFICA DEL NOME O DEL COGNOME
Chiunque vuole cambiare il nome o
aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il
cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela
origine naturale, deve farne domanda al Prefetto della provincia
del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione
è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto
di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole
apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si
intende assumere.
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di
cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore
circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o
particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita
del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Il Prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all'albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza del medesimo richiedente un avviso contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all'avviso.
Chiunque ne ha interesse può fare opposizione alla domanda entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione. L'opposizione si propone con atto notificato al Prefetto.
Trascorsi 30 giorni dalla data di
affisione il richiedente presenta al Prefetto un esemplare
dell'avviso con la relazione attestante l'eseguita affissione e la
sua durata.
Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e
vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con
decreto.
In tutti i casi di cambiamento di nomi e cognomi perché ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine naturale, le domande e i provvedimenti contemplati in questo capo, le copie relative, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dall'interessato sono esenti da ogni tassa.
I
decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del nome
o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli
interessati, nell'atto di nascita del richiedente, nell'atto di
matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne
hanno derivato il cognome. L'Ufficiale dello Stato Civile del luogo
di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in
altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della
modifica all'ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o
del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione.
Per i membri di una stessa famiglia si può provvedere con
unico decreto.
LIMITI ALL'ATTRIBUZIONE DEL NOME
È vietato imporre al bambino
lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella
viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza
italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano,
con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile,
anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di
origine del nome.
Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori non possono essere
imposti nomi o cognomi che facciano intendere l'origine naturale, o
cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie
particolarmente conosciute nel luogo in cui l'atto di nascita
è formato.
Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può
essere composto da uno o da più elementi onomastici, anche
separati, non superiori a tre. In quest'ultimo caso, tutti gli
elementi del prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei
certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e
dall'ufficiale di anagrafe.
| Normativa di riferimento |
D.P.R. n. 396/2000 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127. |
Ultimo aggiornamento: 17/03/2010, 11:11:52
