Ultimo aggiornamento delle misure in Emilia-Romagna: 1^ gennaio 2023 La circolare del 1^ gennaio 2023 contiene un aggiornamento sugli
“Interventi in atto per la gestione della circolazione del SARS-CoV-2 nella stagione invernale 2022-2023”.
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www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto-legge 24 marzo 2022 "
Misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza". La norma modifica le misure anti-Covid, eliminando gradualmente a partire dal 1 aprile le restrizioni.
Lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e via via prorogato, è terminato il 31 marzo 2022.
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Con l'
ordinanza del Ministro della salute del 28 aprile 2022 sono state impartite le nuove prescrizioni in ordine all'utilizzo dei dispositivi di
protezione individuale mascherine FFP2 nei vari ambienti con efficacia dal 1° maggio 2022 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.
In particolare,
l'utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie è stato raccomandato nei luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico anche se non è più obbligatorio a parte in certi casi espressamente previsti di seguito riportati.Dal 1° maggio al 15 giugno 2022, l'obbligo di utilizzare le mascherine FFP2 è in vigore per:- aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
- navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
- treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
- autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni;
- autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente;
- mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
- mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
- spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
- eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
L'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie è in vigore, fino al 15 giugno, anche per gli utenti, i visitatori e i lavoratori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.
È inoltre raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
L'obbligo di indossare le mascherine non è comunque previsto per:
- bambini sotto i 6 anni di età;
- persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
- peratori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).
Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina:
- mentre si effettua l'attività sportiva;
- mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
- mentre si balla nelle discoteche, nelle sale da ballo e nei locali assimilati;
- quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.
Per quanto riguarda l'obbligo di esibire il Green Pass di seguito le nuove diposizioni valide dal 1 Maggio 2022:ATTIVITÀ LAVORATIVAE' richiesto il Green Passa Rafforzato per accedere al proprio luogo di lavoro ancora per:
- personale sanitario;
- operatori d'interesse sanitario;
- personale che svolge a qualsiasi titolo la propria
attività nelle strutture e attività sanitarie e
sociosanitarie, ad esclusione di quello che svolge
attività lavorativa con contratti esterni;
- lavoratori impiegati in strutture residenziali e socioassistenziali
STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE Accesso dei visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere, alle strutture residenziali, socioassistenziali, socio-sanitarie e hospice
Consentito con:
- ciclo vaccinale “primario” e tampone negativo
oppure
- guarigione e tampone negativo
oppure
- richiamo vaccinale (terza dose).
N.B.I direttori sanitari possono adottare misure precauzionali più restrittive in relazione allo specifico contesto epidemiologico
Obbligo vaccinaleFino al 15 giugno per gli over 50 resta l'obbligo di vaccinarsi, con sanzione pecuniaria di 100 euro per chi non ottempera, oltre che per gli over 50 anche per insegnanti e forze dell'ordine.
L'obbligo è esteso fino al 31 dicembre 2022 per il personale sanitario (medici e infermieri) e i lavoratori di strutture ospedaliere e Rsa. Solo a queste ultime categorie si continuerà ad applicare la sanzione della sospensione dal lavoro, che scatta in caso di mancata vaccinazione.
Isolamento e autosorveglianzaIn caso di positività
Dal 1° aprile stesse regole per tutti sulla quarantena, senza distinzione tra chi ha fatto il vaccino e chi no.
L'isolamento cessa solo a seguito di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati.
Contatti stretti
A seguito di contatto con un caso positivo al Covid si dovrà applicare il regime dell'autosorveglianza per 10 giorni con mascherina Ffps.
Il tampone sarà necessario solo in caso di sintomi.
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