L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggono i requisiti previsti dalla legge.
L'esercizio venatorio, che consiste nell'abbattimento o cattura di fauna selvatica, mediante i mezzi indicati dalla legge, può essere praticata in via esclusiva in una delle seguenti forme:
vagante in zona Alpi (iscrizione ad uno o più comprensori alpini - C.A.);
da appostamento fisso;
nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata (iscrizione ad uno o più A.T.C. - AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA).
L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito di licenza di porto di fucile per uso caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria.
Tesserino di caccia.
Per esercitare l'attività venatoria, occorre essere in possesso di apposito tesserino regionale di caccia.
Descrizione del procedimento: per il rilascio di tale tesserino ci si rivolge all'Ufficio Caccia e Pesca del Comune di residenza, che provvederà ad annotare sul tesserino stesso gli A.T.C. (regionali o extraregionali) o C.A. assegnati al cacciatore, sia l'opzione della forma di caccia prescelta.
Il tesserino ha validità in tutto il territorio nazionale.
Per il rilascio del tesserino venatorio occorre aver superato l'esame di idoneità e aver ottenuto il rilascio del porto di fucile ad uso caccia da parte della Questura.
A norma dell'art. 39,comma 1 lettera b) della L.R. 8/94 e successive modifiche, il tesserino 2008/2009 dovrà essere riconsegnato dal cacciatore inderogabilmente entro il 31 marzo 2009 pena il mancato rilascio del tesserino 2009/2010. Lo stesso termine vale anche per la denuncia di smarrimento Dichiarazione sostitutiva di notorietà
Le tasse goverative e quelle regionali decorrono dal giorno del rilascio del porto di fucile ed hanno validità 365 giorni.
Duplicato del tesserino di caccia
Il duplicato viene rilasciato dietro presentazione della denuncia, effettuata dal cacciatore, dell'avvenuta perdita, all'autorità di Pubblica Sicurezza o alla locale stazione dei Carabinieri.
In caso di deterioramento, il tesserino deve essere riconsegnato al Comune che rilascia il duplicato, mentre quello deteriorato viene conservato agli atti.