Modalità

"La nascita ha numerose conseguenze nella morale e nel diritto. In diritto, la nascita indica il punto d'inizio dell'esistenza di una persona e quindi l'istante a partire dal quale gli spettano dei diritti, primo fra tutti il diritto alla vita".

La dichiarazione di nascita può essere effettuata:
presso l'Ufficio di Stato Civile del luogo ove è avvenuta la nascita (entro 10 giorni dall'evento) con attestazione di nascita (rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto). E' necessario inoltre che siano prodotti i documenti identificativi in corso di validità dei genitori;
- presso l'Ufficio di Stato Civile ove sono residenti i genitori (entro 10 giorni dall'evento) con attestazione di nascita (rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto). E' necessario inoltre che siano prodotti i documenti identificativi in corso di validità dei genitori;. Nel caso in cui i genitori non siano residenti nello stesso Comune e salvo diverso accordo tra gli stessi, la dichiarazione viene effettuata nel Comune di residenza della madre;
- presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale o clinica ove è avvenuta la nascita (entro 3 giorni dall'evento). L'atto viene poi inviato dalla direzione sanitaria al comune dove è avvenuta la nascita, oppure al comune di residenza dei genitori, o al comune di residenza indicato dai genitori quando questi siano residenti in comuni diversi. E' necessario inoltre che siano prodotti i documenti identificativi in corso di validità dei genitori. La dicharazione non può essere ricevuta dal Direttore sanitario se il bambino è nato morto ovvero se è morto prima che sia stato resa la dichiarazione stessa. In tal caso la dichiarazione può essere resa esclusivamente all'ufficiale dello stato civile del comune ove è avvenuta la nascita.
La dichiarazione può essere resa indistintamente da uno dei genitori se coniugati, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto.
Qualora si tratti di dichiarare la nascita di un figlio nato fuori dal matrimonio è necessaria la presenza contestuale di entrambi i genitori.
Dichiarazione tardiva: se la dichiarazione è fatta dopo più di dieci giorni dalla nascita, il dichiarante dovrà indicare all'ufficiale dello stato civile le ragioni del ritardo. Queste ultime verranno comunicate al Procuratore della repubblica dallo stesso Ufficiale dello stato civile.
L'iscrizione anagrafica del figlio viene sempre effettuata presso il comune di residenza della madre.

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A chi rivolgersi

Responsabile del Servizio Gabriele Casoni

Telefono: 0532 323306

Cellulare:

Fax: 0532 323331

E-mail: g.casoni@comune.portomaggiore.fe.it

Profilo: Responsabile di Servizio

Funzioni: Gestisce i Servizi Demografici Associati

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Cosa occorre

I documenti da presentare, nei primi due casi di dichiarazione di nascita, sono: l'attestazione di nascita rilasciata dal centro di nascita, un documento di identità del dichiarante.
Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un ospedale o clinica (es.: presso l'abitazione), è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Tempi a conclusione del procedimento

La dichiarazione di nascita è verbalizzata mediante redazione dell'atto alla presenza del dichiarante.

Costi a carico dell'utente

Non vi sono costi da sostenere.

Attribuzione del cognome e del nome

Attribuzione del cognome
E possibile attribuire al figlio il solo cognome paterno o il solo cognome materno o il cognome di entrambi i genitori nell'ordine da questi deciso (paterno seguito da quello materno o materno seguito da quello paterno).
Sentenza Corte Costituzionale n. 131/2022

Limiti all'attribuzione del nome

È vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine del nome.
Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l'origine naturale, o cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel luogo in cui l'atto di nascita è formato.
Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici non superiori a tre. In quest'ultimo caso, tutti gli elementi del prenome dovranno essere riportati negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe.
Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe verrà riportato solo il primo dei nomi.

Servizio di reperibilità

Per le dichiarazioni di nascita il Servizio di Stato Civile è reperibile il sabato ed in tutti i giorni di chiusura dell'ufficio esclusi i festivi, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, al nr. 320/8393455.
Anagrafica dell'Ente
Comune di Portomaggiore
P.zza Umberto I, n. 5
44015 Portomaggiore (Fe)
Tel. 0532 323011 - Fax 0532 323312
C.F. 00292080389 | Partita I.V.A. 00292080389
e-mail: urp@comune.portomaggiore.fe.it
PEC: comune.portomaggiore@legalmail.it
Conto di Tesoreria Comunale
Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Filiale di Portomaggiore
Iban: IT 37 B 01030 67320 000001256319
Fatturazione elettronica nome ufficio:
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Crediti
La gestione di questo sito è a cura della redazione del comune di Portomaggiore

Pubblicato nell'ottobre del 2016
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