Scheda informativa
Dal 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 76/2016, che prevede la possibilità di costituire una unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso con una dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del Comune, alla presenza di due testimoni.
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A chi rivolgersi
Responsabile del Servizio Gabriele Casoni
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CAUSE IMPEDITIVE
Non è possibile costituire unioni civili nei casi in cui:
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sussista per una delle parti, un vincolo matrimoniale o un vincolo di unione civile tra persone dello stesso sesso;
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sia stata dichiarata l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
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sussistano tra le parti rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87; sia intervenuta la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.
REGIME PATRIMONIALE
Al momento della costituzione dell'unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni di cui all'art.1 c.13 L. 76/2016, oppure la scelta applicabile ai rapporti patrimoniali secondo i criteri individuati dall'art. 32 ter, c. 4, L. 218/1995. In mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni. Successivamente alla costituzione dell'unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali di cui agli articoli da 162 a 166 del codice civile.
IL COGNOME
Alle parti costituenti l'unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell'unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all'ufficiale dello stato civile. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, con una dichiarazione all'ufficiale dello stato civile. L'eventuale modifica non comporta il cambio delle generalità anagrafiche (art. 3 D.Lgs. 5/2017).
DIRITTI E DOVERI
Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
DIRITTO AGLI ALIMENTI
All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari
DIRITTI SUCCESSORI
In caso di decesso di una delle parti dell'unione civile, andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 codice civile) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 codice civile)
SCIOGLIMENTO DELL'UNIONE CIVILE
L'unione civile si scioglie:
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per morte di una delle parti;
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per divorzio con procedimento giudiziario (di cui all'articolo 3 n. 1 e n. 2 lett.a), c), d), e) legge 1.12.1970 n. 898. Sarà applicabile anche la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi all'ufficiale di stato civile, senza necessità di periodo di separazione;
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per rettificazione di sesso.
MATRIMONIO O UNIONE CIVILE CON PERSONA DELLO STESSO SESSO COSTITUITI ALL'ESTERO
Gli atti relativi a cittadini italiani, verificata la regolarità formale e sostanziale degli stessi, saranno trascritti presso il Comune di residenza o di iscrizione AIRE
RICHIESTA E COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE
Fase istruttoria Le persone interessate comunicano i propri dati per consentire all'ufficio l'acquisizione dei documenti necessari al procedimento, compilando l'apposito
modulo a cui dovrà essere allegata copia del proprio documento di identità in corso di validità.
I moduli possono essere trasmessi via email all'indirizzo pec comune.portomaggiore@legalmail.fe.it o consegnati all'ufficio dello stato civile sito in Piazza Giuseppe Verdi, n. 22.
Il cittadino straniero deve presentare all'ufficio matrimoni una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, secondo l'ordinamento giuridico di appartenenza, nulla-osta alla costituzione dell'unione civile con persona dello stesso sesso. La dichiarazione deve essere legalizzata presso la Prefettura-U.T.G., se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza del cittadino straniero che ne stabiliscano l'esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell'interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficio matrimoni fisserà la data della redazione del verbale di richiesta di unione civile, previo contatto con gli interessati.
Redazione del processo verbale di richiesta di costituzione di unione civile Entrambe le parti devono presentarsi all'ufficio dello stato civile nel giorno prestabilito, munite di documento di identità valido, per formulare la richiesta e rendere le dichiarazioni prescritte per la costituzione di unione civile.
L'Ufficiale di stato civile redige quindi apposito processo verbale.
Se le parti non conoscono la lingua italiana, devono essere assistite da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L'interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto.
Se una delle due parti (o entrambe) non può recarsi presso il luogo della celebrazione, per infermità o per altro giustificato motivo, l'ufficiale dello stato civile e il segretario comunale si trasferiscono nel luogo in cui si trova la parte per costituire l'unione civile. In questo caso occorrono 2 testimoni. Lo stato di impedimento deve essere opportunamente documentato all'ufficio matrimoni.
E' assolutamente necessario prendere contatto con l'ufficio dello stato civile nei giorni e negli orari stabiliti di apertura dell'ufficio, per definire le modalità con cui si potrà procedere alla costituzione dell'unione civile, che richiede:
- la comunicazione dei dati delle parti e dei 2 testimoni che dovranno presenziare;
- l'eventuale indicazione della scelta patrimoniale.
Redazione dell'atto di costituzione di unione civile Nel giorno concordato con l'ufficio, entrambe le parti, alla presenza di due testimoni, tutti muniti di documento di identità valido, rendono all'ufficiale di stato civile dichiarazione di voler costituire tra loro unione civile.
Se le parti e/o i testimoni non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete. L'interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto.
Costituzione dell'unione civile a seguito di rettificazione di sesso L'unione civile può essere costituita anche nei casi in cui, a seguito della rettificazione di sesso, i coniugi manifestino la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, con una dichiarazione congiunta resa all'autorità giudiziaria in udienza durante il procedimento per la rettificazione di sesso.
Il tribunale, con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di sesso, ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione, se il matrimonio è avvenuto all'estero, di iscrivere l'unione civile nel registro delle unioni civili.
Modulistica
La modulistica è disponibile in due formati: PDF per la stampa e la consegna a mano; modulo online per la compilazione e la trasmissione senza muoversi da casa.
Leggi le istruzioni per la compilazione e l'invio.
Stato civile - Procedimento per costituzione di unione civile. Comunicazione dati