L'affidamento personale di un'urna cineraria è autorizzata dall'ufficiale di stato civile del comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa del defunto.
La volontà del defunto può essere espressa attraverso: disposizione testamentaria; dichiarazione autografa; dichiarazione sottoscritta esplicitamente a tal fine (es. dichiarazione resa all'atto dell'iscrizione ad associazione riconosciuta in materia di cremazione dei cadaveri); altra manifestazione di volontà ritualmente resa di fronte a pubblici ufficiali.
La volontà del defunto può essere manifestata con dichiarazione rituale del coniuge, ove presente, o, in difetto, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. La dichiarazione deve essere resa di fronte a pubblico ufficiale con sottoscrizione autenticata.
È possibile la rinuncia all'affidamento delle ceneri da parte dell'affidatario, indicato espressamente in vita dal defunto; in tale caso le ceneri devono essere tumulate o inumate nel cimitero comunale. Nell'ipotesi in cui il defunto abbia indicato in vita genericamente l'affidamento alla famiglia, colui che è stato designato dalla maggioranza dei parenti di pari grado, può rinunciare all'affidamento delle ceneri ed esse devono essere tumulate o inumate nel cimitero comunale. In entrambe le suddette ipotesi, in caso di decesso dell'affidatario le ceneri devono esssere conferite al cimitero comunale.
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