Barriere architettoniche - Contributo abbattimento

Scheda informativa

Ai sensi della L.13/89, è possibile richiedere un contributo alle spese per opere di abbattimento delle barriere architettoniche, solo nel caso in cui queste siano finalizzate alla fruibilità di un immobile destinato alla residenza di persone con ridotta capacità motoria. A seguito dell'entrata in vigore della L.R. 24 del 13.12.2013 è stato abolito il cofinanziamento regionale ed è stato istituito un nuovo fondo regionale (disciplinato dalla DGR n. 171 del 17/02/2014) che coesiste con il fondo statale. Il fondo regionale è alimentato esclusivamente da fondi regionali. Il fondo statale è alimentato esclusivamente da fondi statali.

Gli invalidi che hanno già presentato in Comune la domanda per il fondo statale entro il 01/03/2014 non possono fare domanda anche per il fondo regionale, qualora si tratti del medesimo intervento edilizio. A partire dal 02/03/2014 sarà possibile fare domanda sia per il fondo statale sia per il fondo regionale.

A chi rivolgersi

Amministrativo Emanuela Baraldi

Telefono: 0532 323233

Cellulare:

Fax: 0532 323271

E-mail: e.baraldi@comune.portomaggiore.fe.it

Profilo: Amministrativo

Funzioni: Componente del servizio amministrativo del settore Tecnico

close

Modalità di presentazione domanda

I requisiti obbligatori per legge ai fini della presentazione della richiesta di contributo sono:
  • il portatore di handicap deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell'immobile su cui chiede il contributo;
  • le opere non devono essere già esistenti o in corso di esecuzione (requisito da dichiarare).Le istanze vanno indirizzate al Servizio TUA Amministrazione e inoltrate o consegnate al protocollo presso il Centro Servizi PORTOINFORMA – Piazza Verdi 22
Ai fini della conformità delle opere in materia edilizia, si rimanda all'Elenco descrittivo degli interventi edilizi con riferimento al titolo abilitativo a cui sono assoggettati, che presenta carattere solo esemplificativo e non esaustivo. Per i casi non contemplati e per approfondimenti/precisazioni si invita a far riferimento allo Sportello SUE negli orari di apertura al pubblico o a prendere appuntamento con i tecnici del Settore.
Possono presentare istanza di contributo soltanto:
  • il portatore di handicap
  • i conviventi del portatore di handicap
  • chi esercita la tutela o la potestà sul portatore di handicap
L'istanza va presentata in bollo, utilizzando l'apposito modulo valido sia per il fondo statale sia per il fondo regionale

Tempi e modi erogazione contributo

L'avente diritto al contributo è colui che sopporta la spesa per l'intervento e può essere:
  • lo stesso portatore di handicap, che ha presentato la domanda (se sopporta lui la spesa)
  • un soggetto diverso (ad esempio: chi ha in carico il portatore di handicap, il condominio, il proprietario dell'immobile ove risiede il portatore di handicap). Questi sottoscrive la domanda per conferma e adesione.
L'amministrazione comunale dopo l'accertamento sull'ammissibilità della domanda, entro il 31 marzo di ogni anno approva con determina dirigenziale una graduatoria e la trasmette alla Regione Emilia Romagna.
Appena la Regione assegna le somme, il Comune, con provvedimento dirigenziale, dispone l'accertamento, l'impegno di spesa e la liquidazione a chi ha diritto al contributo. Solo alla data di esecutività di questo provvedimento dirigenziale, matura il diritto al pagamento del contributo. Le domande non soddisfatte nell'anno, per insufficienza di fondi assegnati dalla Regione, restano valide per gli anni successivi.La Regione, nella delibera di riparto ai Comuni, può stabilire in quale percentuale la somma assegnata al Comune andrà ripartita alle due categorie di invalidi “totali” e “parziali”. Ad esempio, la somma assegnata al Comune potrà essere assegnata per il 70% agli invalidi “totali” e per il restante 30% agli invalidi “parziali”.In caso di presenza sia di un finanziamento statale (per la graduatoria di cui al fondo statale) sia di un finanziamento regionale (per la graduatoria di cui fondo regionale), il Comune procederà ad assegnare prima i fondi statali e successivamente i fondi regionali.

Criteri di gestione

Nella tabella di seguito riportata si evidenziano gli elementi di diversità nella gestione del fondo regionale rispetto al fondo statale.


 Criteri di gestioneFondo stataleFondo regionale
Graduatoria Precedenza agli invalidi “totali” con difficoltà di deambulazione
Gli invalidi “parziali” sono collocati nelle graduatorie dopo gli invalidi “totali”
All'interno delle due categorie di invalidi le domande sono ordinate in base all'ordine temporale di presentazione
Precedenza agli invalidi “totali” con difficoltà di deambulazione.
Gli invalidi “parziali” sono collocati nelle graduatorie dopo gli invalidi “totali”.
All'interno delle due categorie di invalidi le domande sono collocate in ordine crescente di valore ISEE del nucleo famigliare di cui l'invalido fa parte.
Nel caso di domande con il medesimo valore ISEE, prevale il criterio temporale di presentazione della domanda al Comune.
Nel caso di domande per la medesima opera presentate da più invalidi: si tiene conto del valore ISEE più basso
Si tiene conto solo del valore ISEE dell'invalido richiedente
nel caso di:
a) opere da realizzarsi su parti comuni;
b) domanda presentata da chi esercita la tutela, potestà, procura o amministrazione di sostegno sull'invalido;
c) opere compiute a spese di soggetti diversi dall'invalido;
Importo del contributo Nel caso di contributi concessi per la realizzazione della stessa opera, l'erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta Nel caso di contributi concessi per la realizzazione della stessa opera, all'importo del contributo regionale deve essere detratto l'importo degli altri contributi fino a concorrenza del contributo regionale.


Valore ISEE
Nel caso due o più invalidi presentino domanda per la medesima opera (in questo caso la domanda è unica e il contributo è unico): si tiene conto solo del valore ISEE più basso. Ad esempio, nel caso di invalidi che abbiano la residenza in alloggi diversi appartenenti però al medesimo condominio e sia necessario fare un intervento edilizio nelle parti comuni.
Si tiene conto solo del valore ISEE del nucleo di cui l'invalido fa parte nel caso di:
-opere da realizzarsi su parti comuni
-domanda presentata da chi esercita la tutela, potestà, procura o amministrazione di sostegno sull'invalido
-opere compiute a spese di soggetti diversi dall'invalido


Modulistica

La modulistica è disponibile in due formati: PDF per la stampa e la consegna a mano; modulo online per la compilazione e la trasmissione senza muoversi da casa. Leggi le istruzioni per la compilazione e l'invio.
Tecnico - abbattimento barriere achitettoniche
Anagrafica dell'Ente
Comune di Portomaggiore
P.zza Umberto I, n. 5
44015 Portomaggiore (Fe)
Tel. 0532 323011 - Fax 0532 323312
C.F. 00292080389 | Partita I.V.A. 00292080389
e-mail: urp@comune.portomaggiore.fe.it
PEC: comune.portomaggiore@legalmail.it
Conto di Tesoreria Comunale
Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Filiale di Portomaggiore
Iban: IT 37 B 01030 67320 000001256319
Fatturazione elettronica nome ufficio:
Uff_eFatturaPA - codice univoco: UFJE6L

Accessibilità
Questo sito, interamente gestito con il CMS i-Plug, è accessibile a tutti gli utenti poiché il codice che lo sostiene è compatibile con le direttive del W3C che definisce gli standard di sviluppo per il web: XHTML1.0 - Mobile friendly

Crediti
La gestione di questo sito è a cura della redazione del comune di Portomaggiore

Pubblicato nell'ottobre del 2016
Realizzazione sito Punto Triplo Srl
Area riservata