Sentenza italiana di divorzio emessa dal tribunale
Descrizione e modalità
Quando la sentenza di divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili) diventa definitiva, essa deve essere inviata, a cura della Cancelleria del Tribunale, all'ufficio di stato civile, dove è registrato l'atto di matrimonio (Comune di celebrazione in Italia o di trascrizione dell'atto se il matrimonio è stato celebrato all'estero).
La sentenza è annotata sul corrispondente atto di matrimonio, ne viene data comunicazine ai Comuni di nascita degli sposi perchè venga aposta medesima annotazione sui rispettivi atti di nascita e ne è altresì data comunicaizne agli uffici anagrafe dei rispettivi comuni di residenza per l'aggiornamento degli atti anagrafici.
Gli interessati non devono fare alcun tipo di richiesta perché avvenga la trascrizione.
Tempi di conclusione del procedimento
Il divorzio viene annotato sull'atto di matrimonio entro 30 giorni dalla data in cui è pervenuta la sentenza all'ufficio di Stato civile dove l'atto è registrato.
Riferimenti normativi
L. n. 55 del 6 maggio 2015 "Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi".
D.M. del 27 febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 "Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici".
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127" e circolari integrative.
L. n. 74 del 6 marzo 1987 "Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio"
L. n. 898 dell'1 dicembre 1970 "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" e successive modifiche.