Accordo territoriale sui contratti di locazione a canone concordato.

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L'accordo è stato siglato a livello locale dalle Associazioni Sindacali Territoriali dei Proprietari e degli Inquilini e depositato presso il Comune di Portomaggiore.

Accordo territoriale sui contratti di locazione a canone concordato.
Didascalia

A chi è rivolto

Ai proprietari che intendano dare in locazione i propri immobili  e agli inquilini.

Descrizione

Il 18 luglio 2024 è stato depositato presso il Comune di Portomaggiore il nuovo Accordo per il rinnovo dei contratti di locazione a canone concordato, secondo il disposto della Legge 431/98 e del D.M. 16/1/2017 e successive modifiche, fra le Associazioni rappresentanti dei proprietari immobiliari ASPPI, CONFABITARE, CONFEDILIZIA, UNIONCASA, UPPI, CONFAPPI ed i sindacati degli inquilini SUNIA, SICET, UNIAT ed ASSOCASA.
 
L’Accordo territoriale prevede anche la partecipazione dei comuni interessati e consente a proprietari ed inquilini di individuare un canone compreso tra un minimo e un massimo, secondo le fasce prestabilite dall’Accordo stesso, sulla base delle zone in cui è suddiviso il territorio comunale e delle caratteristiche dell'immobile da locare.

Le zone omogenee, individuate in base all’uniformità del territorio urbano e comunale, sono così definite:
-"Zona Centro" B1 Portomaggiore;
-"Zona periferica Principale" Centri abitati di Portomaggiore (esclusa zona centro), Portoverrara e Ripapersico;
-"Zona Periferica Secondaria" centri abitati di Gambulaga e Runco;
-"Zona Forese" zona rurale e frazioni minori (Maiero, Sandolo, Portorotta e Quartiere).

Le tipologie di contratto previste nell'Accordo sono:
-Contratto a canone concordato (3+2): alla scadenza del periodo di proroga biennale, in mancanza della comunicazione della disdetta il contratto, si rinnova tacitamente tra le parti alle medesime condizioni per altri 2 anni con applicazione dell’ultimo canone corrisposto. È prevista la locazione parziale dell'immobile;
-Contratto Transitorio: le parti contrattuali stipulano un contratto la cui transitorietà è dattata da esigenze dettagliatamente motivate e documentate all'atto della stipula che rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 2 c.1 del DM 16/01/2017. La durata della locazione non può essere inferiore a 30 giorni e superiore a 18 mesi;
-Contratto Transitorio per studenti universitari: la durata va da un minimo di 6 mesi (o meno in caso il corso di studi abbia durata inferiore) ad un massimo di 36 mesi. I contratti sono utilizzabili per studenti residenti in altro comune e regolarmente iscritti ad una facoltà o istituto universitario oppure che frequentano corsi formazione post laurea quali, master, dottorati e perfezionamenti.

Come fare

Per la redazione e la sottoscrizione dei contratti le parti possono farsi assistere da una o più organizzazioni della proprietà (ASSPI, CONFABITARE, CONFEDILIZIA, UNIONCASA, UPPI, CONFAPPI) e/o degli inquilini (SUNIA, SICET, UNIAT, ASSOCASA).

In assenza di assistenza alla stipula del contratto sarà obbligatorio richiedere l’attestazione di conformità alle norme ed ai parametri contenuti nell’Accordo territoriale ad almeno una delle organizzazioni firmatarie dell’Accordo: tale documento è presupposto fondamentale per l'accesso alle agevolazioni fiscali, sia statali che comunali.



Cosa serve

La compilazione degli schemi-base riportati nella sezione "Documenti" sotto riportata sulla base del tipo di contratto da stipulare.
Per la stipula del contratto è possibile ricevere l'assistenza delle Organizzazioni Sindacali firmatarie oppure richiedere in un secondo momento l'"attestazione di conformità" per accedere alle agevolazioni fiscali statali e comunali.

Cosa si ottiene

La stipula di contratti di locazione che assicurano garanzie ed agevolazioni a proprietari ed inquilini.

Tempi e scadenze

L'accordo territoriale resta in vigore fino alla sottoscrizione di quello nuovo, salvo possibili revisioni per i casi individuati nello stesso accordo.

Accedi al servizio

Puoi prenotare contattare le associazioni di categoria e concordare un appuntamento.

Ufficio servizi sociali

Piazza Giuseppe Verdi 22

Ulteriori informazioni


Agevolazioni Fiscali:

-in caso di tassazione ordinaria il canone annuo di locazione concorrerà all’incremento della base imponibile del contribuente per il 70% usufruendo così, rispetto al trattamento stesso in caso di locazione abitativa a contratto libero, di una riduzione del 30%;
-riduzione della base imponibile per imposta di registro in caso di rinuncia alla c.d. “cedolare secca”;
-riduzione aliquota cedolare secca dal 21% al 10%;
-riduzione del 25% (o equivalentemente riduzione al 75%) della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato.

Commissioni di negoziazione paritetiche e conciliazione stragiudiziale:

al fine di limitare il ricorso al contenzioso giudiziale  è possibile attivare, per ogni controversia che dovesse insorgere in merito a interpretazione ed esecuzione del contratto e all'esatta applicazione dell'Accordo territoriale, una Commissione ad hoc istituita presso l'organizzazione sindacale a cui il ricorrente si rivolgerà.

Condizioni di servizio

Contatti

Telefono: +39 0532.323.315
Telefono: +39 0532.323.333

Unità organizzativa responsabile

Settore Servizi alle persone

Piazza Giuseppe Verdi 22

Allegati

Ultimo aggiornamento: 14/11/2024, 11:48

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