Non devono iscriversi all'A.I.R.E.
- le persone che si recano all'estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
- i lavoratori stagionali;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
- i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all'estero;
- personale inviato all'estero da qualsiasi amministrazione pubblica;
- personale delle Regioni e delle Province autonome assegnato agli uffici di collegamento presso l'Unione europea ai sensi dell'art. 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
- personale civile e militare in lunga missione ai sensi dell'art. 1808 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66;
- personale civile e militare in servizio presso gli uffici della NATO, nonché ai conviventi delle categorie di cui ai punti 6 e 7.
Casi in cui l'iscrizione all'AIRE è facoltativa:
lavoratori impiegati all'estero presso organizzazioni internazionali, istituzioni dell'Unione europea o organizzazioni della società civile iscritte nell'elenco dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'art. 26 della legge 11 agosto 2014, n. 125, a condizione che conservino o stabiliscano in Italia il domicilio fiscale.