Dal 30° giorno precedente quello della votazione, e quindi da venerdì 9 maggio 2025, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 212/1956, sono vietati il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico; ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti; ogni forma di propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno, ai sensi dell’art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.
Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili
Da venerdì 9 maggio 2025, l’uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all’art. 7, secondo comma, della legge n. 130/1975 citata.
Inoltre, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 49 del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610, la propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi.
E’ inoltre vietato sottrarre o distruggere stampati, giornali murali, manifesti di propaganda elettorale destinati all'affissione o alla diffusione, impedirne l'affissione o la diffusione, lacerare o rendere comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale, affiggere stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti non avendone il titolo. Tali divieti si applicano anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.
Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, la nuova affissione di stampati, giornali murali o altri e manifesti di propaganda.
Nei giorni destinati alla votazione altresì è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali.